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Regesto

Diritto di ritenzione (art. 895 cpv. 1 e 2 CC).
A garanzia di un credito per prestazioni effettuate allo scopo di risanare finanziariamente una società e di concludere un concordato, una società fiduciaria ha un diritto di ritenzione commerciale, ai sensi dell'art. 895 cpv. 2 CC, su azioni che la società in difficoltà le aveva consegnato in deposito prima del proprio fallimento.

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referenza

Articolo: art. 895 cpv. 1 e 2 CC, art. 895 cpv. 2 CC