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Regesto

Lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 1 e 2 CP); dovere di diligenza del tecnico addetto alla manutenzione aerea consultato dal comandante di bordo; negligenza (art. 18 cpv. 3 vCP); causalità naturale e adeguata; principio della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU).
Il tecnico addetto alla manutenzione aerea a cui si rivolge il comandante di bordo per sapere se può decollare senza rischi con un aeromobile deve o rispondere con tutta la diligenza esigibile da un tecnico della sua formazione o rifiutare di rispondere; non può fornire indicazioni fondate su elementi incompleti, lasciando al comandante il compito di valutarne l'affidabilità. Anche qualora precisi al comandante di non aver potuto consultare il manuale di manutenzione prima di rispondergli, egli commette una negligenza se afferma che l'apparecchio può essere messo in moto immediatamente, laddove in quelle circostanze le prescrizioni del manuale di manutenzione lo vietano (consid. 5).
Condizioni alle quali esiste un rapporto di causalità naturale e adeguato tra questa negligenza e le lesioni personali gravi consecutive all'incidente avvenuto immediatamente dopo il decollo dell'apparecchio (consid. 6).
In caso di violazione del principio della celerità, i procedimenti possono essere sospesi solo in casi estremi in cui il ritardo della procedura ha causato all'accusato un pregiudizio di eccezionale gravità; condizioni non adempiute nella fattispecie, l'esenzione da pena essendo sufficiente (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 125 cpv. 1 e 2 CP, art. 29 cpv. 1 Cost.