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Regesto

Art. 4, art. 31 e art. 45 Cost., art. 2 Disp.trans. Cost., art. 85 lett. a OG; numerus clausus per l'ammissione all'università.
1. Legittimazione ricorsuale (consid. 1).
2. Ammissibilità del numerus clausus: le restrizioni in materia d'ammissione e di durata degli studi, fondate sull'impossibilità per un'università di accogliere più di un certo numero di studenti, non costituiscono di per sé una limitazione dei diritti costituzionali (consid. 2 e consid. 4).
3. Esigenze a cui è subordinata la delega legislativa:
a) ammissibilità e limiti della delega legislativa in generale (stato della giurisprudenza) (consid. 3).
b) la riserva della legge e le esigenze costituzionali relative all'ammissibilità della delega legislativa si applicano, in linea di principio, anche im materia di prestazioni dello Stato (modifica della giurisprudenza); portata di questa estensione (consid. 5 e consid. 6).
4. Costituzionalità del § 34a della legge di Basilea Città sull'Università:
a) La competenza conferita al Consiglio di Stato di emanare norme d'esecuzione intese a limitare l'ammissione all'Università di Basilea, e in particolare a fissare i criteri di selezione dei futuri studenti, soddisfa le esigenze costituzionali determinanti per l'ammissibilità della delega legislativa in materia di prestazioni dello Stato (consid. 7).
b) Il § 34a della legge di Basilea Città sull'Università non viola il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 2 Disp.trans. Cost.) (consid. 8).

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Articolo: Art. 4, art. 31 e art. 45 Cost., art. 85 lett. a OG