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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 88 OG; legittimazione per inoltrare un ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti di parte.
Con un ricorso di diritto pubblico, il privato cittadino è legittimato a prevalersi del fatto che la qualità di danneggiato gli è stata a torto negata nel corso della procedura cantonale (consid. 2a).
Art. 4 Cost., art. 261 CP; nozione di danneggiato in procedura penale zurighese.
In una procedura penale per perturbamento alla libertà di credenza e di culto (art. 261 CP), è arbitrario negare la qualità di danneggiato, giusta i §§ 40 e 395 cpv. 1 n. 2 del codice di procedura penale zurighese, a colui il quale è offeso nelle sue convinzioni religiose (consid. 3).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 261 CP, Art. 88 OG, Art. 4 Cost., §§ 40 e 395 cpv. 1 n. 2 del