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Regesto

Art. 105 cpv. 2 OG, art. 5 cpv. 1 Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi combinato con l'art. 6quinquies lett. B n. 2 e 3 Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, art. 2 lett. a e c nonché art. 47 LPM. Possibilità di proteggere la designazione geografica YUKON quale marchio.
Gli accertamenti di fatto della Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale vincolano il Tribunale federale ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG. Ammissibilità di fatti e mezzi di prova nuovi (consid. 1).
Ad un segno già registrato quale marchio internazionale può essere rifiutata la protezione sul territorio elvetico, fra l'altro, quando esso è di dominio pubblico oppure può indurre in errore (consid. 2). Sono in particolare escluse dalla protezione dei marchi le indicazioni di provenienza geografiche di dominio pubblico, che devono essere mantenute a disposizione di tutti. Nomi o segni geografici che non vengono percepiti, dalle cerchie di persone determinanti, quale indicazione di provenienza del prodotto o della prestazione. Categorie di casi (consid. 2.1). Un marchio che contiene un'indicazione geografica induce in errore quando può venir interpretato, a torto, quale indicazione di provenienza (consid. 2.2).
Il nome YUKON può beneficiare della protezione quale marchio sul mercato svizzero (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 105 cpv. 2 OG, art. 47 LPM