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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 121 CPP; effetti della successione nei diritti; legittimazione dei congiunti.
I congiunti di un danneggiato defunto sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a partecipare al procedimento penale cumulativamente o alternativamente con un'azione penale e un'azione civile (consid. 3.2).
Contrariamente a quanto concerne l'aspetto civile, sul piano penale non è necessario che gli eredi procedano in comune. Il congiunto di un danneggiato defunto può costituirsi da solo accusatore privato nel procedimento penale relativamente all'azione penale (consid. 3.3 e 3.4).

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referenza

Articolo: Art. 121 CPP