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Regesto

Ammissibilità del ricorso in materia penale inoltrato dal patrocinatore dell'accusatore privato al beneficio del gratuito patrocinio contro la decisione di retribuzione; art. 135 cpv. 3 CPP.
L'art. 135 cpv. 3 lett. b CPP non trova applicazione se è impugnata una sentenza del tribunale d'appello, che si pronuncia sulla retribuzione del patrocinatore gratuito stabilita dal tribunale di primo grado per la procedura di prima istanza, e la retribuzione riconosciuta per la procedura di appello rimane incontestata. Il ricorso in materia penale è proponibile (consid. 1.7).

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referenza

Articolo: art. 135 cpv. 3 CPP, art. 135 cpv. 3 lett. b CPP