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Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Art. 4 LFLP; art. 10, art. 13 cpv. 5 e art. 19 OLP; trasferimento dell'avere di libero passaggio da un istituto di libero passaggio a un altro.
Una rettifica di valutazione della prestazione di libero passaggio in ragione di una sottocopertura tecnica è in ogni caso inammissibile nel caso di
conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro in virtù dell'art. 13 cpv. 5 OLP e nel caso di conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli) per l'assenza di un motivo oggettivo (consid. 2).

Regesto b

Art. 3 cpv. 1 LFLP; cifra 20 lett. a del Protocollo finale della Convenzione di sicurezza sociale conclusa l'8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Una base legale relativa al trasferimento transfrontaliero di prestazioni di libero passaggio (prestazioni di uscita secondo l'art. 2 LFLP e averi secondo l'art. 10 OLP) esiste solo per rapporto al Liechtenstein. In occasione di un cambiamento di impiego, è necessario che la previdenza professionale sia mantenuta senza interruzione nell'istituto di previdenza competente (secondo la legge del Liechtenstein del 20 ottobre 1987 sulla previdenza delle imprese) e pertanto non in un istituto di libero passaggio (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 10, art. 13 cpv. 5 e art. 19 OLP, Art. 4 LFLP, art. 13 cpv. 5 OLP, Art. 3 cpv. 1 LFLP seguito...