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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 5, 10 e 116 LStr; art. 3 ALC; art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 4 e art. 24 allegato I ALC; art. 9 cpv. 1 OLCP; art. 9 cpv. 1 OASA. Legalitą dell'entrata e del soggiorno di una durata massima di 3 mesi di cittadini degli Stati membri dell'UE e dell'AELS senza attivitą lucrativa in Svizzera.
Riservati motivi di ordine pubblico, i cittadini degli Stati firmatari dell'ALC e dei relativi protocolli possono prevalersi di questo accordo per entrare e soggiornare in Svizzera durante 3 mesi al massimo senza svolgere un'attivitą lucrativa, alla sola condizione di presentare all'entrata un passaporto o una carta d'identitą in corso di validitą. Non devono in particolare notificare il loro arrivo e non possono essere imposte loro ulteriori formalitą, quali per esempio la prova della disponibilitą di mezzi di sostentamento sufficienti per il loro soggiorno (consid. 1).

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referenza

Articolo: art. 3 ALC, art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 4 e art. 24 allegato I ALC, art. 9 cpv. 1 OLCP, art. 9 cpv. 1 OASA