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Regesto

Arbitrio (art. 9 Cost.) e parità di trattamento nella legge (art. 8 cpv. 1 Cost.), controllo concreto delle norme; anticipo degli alimenti (considerazione della situazione finanziaria dei concubini).
La disposizione cantonale secondo cui il reddito del concubino del genitore che ha la custodia del figlio è computabile e l'anticipo del contributo alimentare concesso solo quando il reddito complessivo dei concubini non ecceda il limite fissato, non è arbitraria (consid. 3.1).
Nella misura in cui sia in discussione la parità di trattamento fra patrigno, rispettivamente matrigna, e concubini, la norma può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione, di modo che la sua applicazione non viola l'art. 8 cpv. 1 Cost. (consid. 3.2).

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referenza

Articolo: art. 8 cpv. 1 Cost., art. 9 Cost.