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Regesto

Art. 97 segg. OG, art. 16a e 22 LPT, art. 34 e 36 OPT, art. 3 e 5 OIAt, raccomandazioni FAT, ORNI; allevamento di maiali nella zona agricola.
Legittimazione del Comune a presentare un ricorso di diritto amministrativo (consid. 2.1). Petitum (consid. 2.2). Il criterio della sostanza secca serve unicamente per esaminare se un ampliamento interno è ammissibile. Con lo stesso non può essere valutata la dipendenza dal suolo di un progetto (consid. 4.4). Il riconoscimento della conformità alla zona agricola presuppone un piano aziendale (consid. 4.5). L'esistenza a lungo termine dell'azienda agricola non può essere valutata senza un esame approfondito della redditività (consid. 5). Calcolo delle distanze secondo le raccomandazioni FAT (immissioni di odori) e limitazione del numero di animali mediante oneri e controlli (consid. 6). I terreni e i campi lavorati circostanti non costituiscono impianti ai sensi del diritto sulla protezione dell'ambiente (consid. 6.4). Le immissioni di radiazioni di una linea ad alta tensione situata nelle vicinanze non si oppongono al progetto (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 16a e 22 LPT, art. 34 e 36 OPT, art. 3 e 5 OIAt