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Regesto

Art. 260 cpv. 1 LEF e art. 63 cpv. 1 RUF; qualità di creditore cessionario.
Il creditore, il cui credito è registrato soltanto pro memoria nella graduatoria - poiché oggetto di una lite pendente innanzi all'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento - può chiedere giusta l'art. 260 cpv. 1 LEF una cessione condizionale alla stregua degli altri creditori eventuali.

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Articolo: Art. 260 cpv. 1 LEF, art. 63 cpv. 1 RUF