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Regesto

Validità di una seconda esecuzione per il medesimo credito.
L'avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell'esecuzione o ha il diritto di farlo (conferma della giurisprudenza; consid. 1 e 2). Il pignoramento provvisorio previsto dall'art. 83 LEF non è un provvedimento volto alla continuazione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 88 LEF, sicché non osta alla notifica di una seconda esecuzione per il medesimo credito (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 83 LEF, art. 88 LEF