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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 26, 36, 54 cpv. 2 e art. 184 cpv. 3 Cost.; art. 7e LOGA; ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto (O-Egitto); rifiuto di radiare il nome del ricorrente dalla lista delle persone alle quali si applica l'ordinanza; blocco amministrativo degli averi (potenziali) in Svizzera.
Il rifiuto di radiare il ricorrente dalla lista delle persone alle quali si applica l'O-Egitto, che comporta il blocco di tutti i suoi averi lato sensu in Svizzera, costituisce un'ingerenza nella garanzia della proprietà; le condizioni poste dagli art. 184 cpv. 3 e 36 Cost. non sono identiche e il loro rispetto dev'essere esaminato separatamente (consid. 4). Condizioni previste dall'art. 184 cpv. 3 Cost. e base legale sufficiente (consid. 5). La limitazione dei diritti fondamentali del ricorrente persegue un interesse pubblico (consid. 6.1) e risulta essere ancora proporzionata (consid. 6.2 e 6.3).

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referenza

Articolo: art. 184 cpv. 3 Cost., art. 7e LOGA, art. 184 cpv. 3 e 36 Cost.