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Regesto

Legittimazione a ricorrere della collettivitā pubblica ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF.
La legittimazione a ricorrere di una collettivitā pubblica in base alla clausola generale dev'essere ammessa solo in modo restrittivo (consid. 2.1). Si deve fare prova di particolare riserbo quando sono opposti organi della medesima collettivitā pubblica, segnatamente le autoritā esecutive cantonali e il tribunale amministrativo cantonale (consid. 2.2). Trattandosi di decisioni con ripercussioni finanziarie, qualsiasi interesse finanziario della collettivitā pubblica che scaturisce direttamente o indirettamente dall'esecuzione di un compito pubblico non č sufficiente per ammettere la legittimazione ricorsuale in base alla clausola generale. La legittimazione a ricorrere č riconosciuta quando le pretese finanziarie litigiose raggiungono una somma considerevole e il quesito giuridico da risolvere ha valore pregiudiziale per l'esecuzione di un compito pubblico implicante un carico finanziario importante che supera il caso particolare; č invece negata quando sono unicamente contestate le conseguenze finanziarie dell'attivitā amministrativa, le quali toccano la collettivitā pubblica nella sua veste di detentrice del pubblico potere (consid. 2.3). Applicazione di questi principi nel caso concreto (consid. 2.4).

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Articolo: art. 89 cpv. 1 LTF