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Regesto

Art. 89 cpv. 1 LTF; legittimazione a ricorrere di un governo cantonale contro una decisione in materia d'imposta cantonale sulle successioni; applicazione analogica della "Star-Praxis" agli enti pubblici; conseguenze giuridiche della violazione, da parte di un giudice cantonale, dell'obbligo d'astensione.
Riassunto della giurisprudenza concernente la legittimazione ricorsuale degli enti pubblici fondata sulla clausola generale di legittimazione (art. 89 cpv.1 LTF; consid. 2.1-2.4). Il Cantone non è toccato in modo particolarmente rilevante nelle sue prerogative di potere pubblico dalle disposizioni transitorie litigiose relative all'imposta cantonale sulle successioni, dato che ha già abolito quest'imposta nel caso principale di applicazione (consid. 2.5 e 2.6).
La "Star-Praxis" non si applica per analogia agli enti pubblici (consid. 3).
La circostanza che alla sentenza impugnata ha partecipato un giudice che avrebbe dovuto ricusarsi perché dava l'apparenza di essere prevenuto, non costituisce un fatto sufficientemente grave da comportare la nullità della decisione (consid. 4).

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Articolo: Art. 89 cpv. 1 LTF