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Regesto

Art. 66 LPP: Destinazione delle riserve contributive accumulate dal datore di lavoro in caso di chiusura dell'impresa.
In caso di chiusura dell'impresa e conseguente scioglimento del contratto di affiliazione all'istituto di previdenza, le riserve contributive non possono essere rimborsate al datore di lavoro ma devono essere accreditate agli assicurati secondo dei criteri di ripartizione oggettivamente motivati (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 66 LPP