Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 9 cpv. 2 LAI; art. 4 e 17 segg. del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: condizioni assicurative in relazione ai provvedimenti d'integrazione in caso di figli di frontalieri che lavorano in Svizzera.
L'art. 9 cpv. 2 LAI, che esclude dall'assoggettamento all'assicurazione invaliditā svizzera i figli dei frontalieri che esercitano un'attivitā lucrativa in Svizzera e che non hanno qui domicilio ma sono qui assicurati obbligatoriamente all'assicurazione malattie, resta valido nell'ambito del Regolamento n. 883/2004 ed č in particolare compatibile con l'art. 4 (principio della paritā di trattamento; consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 9 cpv. 2 LAI