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Regesto

1. L'art. 13 cp. 2 DISO autorizza la Camera svizzera dell'orologeria a intervenire come parte civile nel processo penale, ma non a chiedere la condanna dell'imputato (consid. 1).
2. Art. 270 cp. 6 PPF, art. 13 cp. 4 DISO. Il procuratore generale della Confederazione è l'unica autorità federale avente la facoltà, quale accusatore pubblico, di ricorrere per cassazione in materia di contravvenzioni al decreto federale 22 giugno 1951 concernente le misure intese a proteggere l'esistenza dell'industria svizzera degli orologi (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 13 cp, Art. 270 cp