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Regesto

Convenzione europea di estradizione (CEEstr.) e Accordo complementare del 13 giugno 1972 tra la Svizzera e l'Austria.
Estradizione per truffa; doppia incriminazione; elemento costitutivo dell'astuzia ammesso nella fattispecie (consid. 7a).
Assenza di un motivo suscettibile di far ostacolo all'estradizione ai sensi dell'art. 9 CEEstr. in relazione con l'art. IV dell'Accordo del 13 giugno 1972 (consid. 7c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 9 CEEstr