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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Costituzione di scorte obbligatorie. Diritto della Confederazione di ottenere garanzie in cambio delle agevolazioni concesse in relazione con i crediti per il finanziamento delle scorte obbligatorie. LF concernente la preparazione della difesa nazionale economica, del 30 settembre 1955 (LPNE).
1. Procedura giudiziaria. Delimitazione tra la giurisdizione amministrativa e quella civile (art. 28 cpv. 3, art. 15 cpv. 5 LPNE) (consid. 1).
2. Nozione di profitto pecuniario ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LPNE (consid. 2).
3. Garanzie a favore della Confederazione fuori della procedura fallimentare e concordataria, in caso di realizzazione a trattative private di pegni aventi per oggetto scorte obbligatorie. Il diritto della Confederazione d'ottenere tali garanzie sussiste, in linea di principio, già prima dell'apertura di una procedura fallimentare o concordataria (consid. 3), con riserva di una certa tutela della buona fede (consid. 4, 6, 7a).
4. Un controllo insufficiente da parte degli organi dell'autorità di vigilanza può giustificare una riduzione delle garanzie a favore della Confederazione? (consid. 8)