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Regesto

Diritto di pegno immobiliare. Estensione agli accessori (art. 805, 644, 645 CC).
Sono da considerarsi come accessori solamente le cose necessarie o utili all'uso, al godimento e alla conservazione della cosa principale o all'attivitą artigianale o industriale esercitata sulla cosa principale stessa.
Gli utensili o i materiali lasciati da un imprenditore sul proprio fondo, ove si trova il suo ufficio, e destinati a costruzioni in altro luogo non sono accessori del fondo.

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Articolo: art. 805, 644, 645 CC