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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale (USA); Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 (RS 0.191.01); immunità dalla giurisdizione penale dei capi di Stato.
I capi di Stato godono all'estero di un'immunità totale dalla giurisdizione penale. Tale privilegio, riconosciuto dalla consuetudine internazionale, nell'interesse dello Stato, al suo rappresentante più elevato, trova i suoi limiti nella volontà di questo Stato e nella durata delle funzioni del capo dello Stato; gli art. 32 e 39 della Convenzione di Vienna sono infatti applicabili analogicamente. Immunità tolta nella fattispecie mediante la dichiarazione emanata da un organo direttivo e il cui carattere impegnativo per lo Stato rappresentato può essere ammesso dalla Svizzera.