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Regesto

Certificato ereditario; ammissibilità del ricorso per nullità; interesse giuridicamente protetto (art. 559 cpv. 1 CC; art. 68 segg. OG).
1. Il rilascio di un certificato ereditario ai sensi dell'art. 559 cpv. 1 CC ha luogo in una procedura non contenziosa. Per questo motivo una decisione resa in questa procedura non può essere impugnata con un ricorso per riforma al Tribunale federale. Per contro un ricorso per nullità è, in linea di principio, ammissibile (consid. 1).
2. Quando un erede contesta unicamente l'indicazione - senza portata giuridica - delle quote ereditarie contenute nel certificato ereditario, il ricorso per nullità è inammissibile per mancanza di un interesse giuridicamente protetto (consid. 2c).

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Articolo: art. 559 cpv. 1 CC