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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Restituzione del termine ai rinuncia a una successione (art. 576 CC).
1. Il ricorso per riforma non è esperibile in tale materia (consid. 1).
2. La proroga o la restituzione del termine di rinuncia presuppone la prova di un motivo grave, che va apprezzato in modo conforme all'art. 4 CC (consid. 2).
3. L'obbligo, incombente a chi chiede la restituzione di un termine, di agire sollecitamente dopo la cessazione dell'impedimento o la sopravvenienza di un evento suscettibile di giustificare la restituzione ha portata generale. Non applica quindi in modo insostenibile l'art. 576 CC il giudice di pace che esige che la domanda di restituzione del termine di rinuncia sia presentata con la sollecitudine imposta dalle circostanze una volta conosciuto il motivo di restituzione (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 576 CC, art. 4 CC