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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 1 cpv. 4 OCStr. Su una strada provvista ai due lati di un marciapiede, la carreggiata copre tutta la superficie destinata alla circolazione che si estende tra i due marciapiedi, anche quando il margine della strada puņ essere utilizzato per il parcheggio dei veicoli.
2. Art. 41 cpv. 1 OCStr. La carreggiata č "stretta" quando il parcheggio su uno solo dei suoi lati ostacolerebbe il traffico.