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Regesto

1. Partecipazione provvisoria del creditore sequestrante ad un pignoramento. Art. 281 cpv. 1 LEF.
L'esecuzione consecutiva al sequestro può come tale essere continuata nei termini dell'art. 88 cpv. 1 e 2 LEF. La partecipazione provvisoria ad un pignoramento ottenuta in virtù dell'art. 281 cpv. 1 LEF diventa però caduca se il creditore sequestrante non chiede il pignoramento nei dieci giorni a partire dal momento in cui è stato in misura di farlo, sia perchè il debitore non ha fatto opposizione, sia perchè il creditore sequestrante si trova al beneficio di una sentenza di rigetto definitivo o di un giudizio esecutorio (consid. 1 e 2, lett. b e c).
Questa regola vale pure quando il creditore sequestrante stesso avesse ottenuto il primo pignoramento (consid. 2, lett. a, d, e).
2. Procedura di rivendicazione. Art. 106-109 LEF.
L'esito di una procedura di rivendicazione non è di per sè decisivo per un'altra esecuzione promossa dal medesimo creditore contro il medesimo debitore. Gli oggetti che la prima volta sono stati riconosciuti proprietà del terzo rivendicante devono, quando ciò sia possibile, essere di nuovo pignorati, e una nuova procedura di rivendicazione deve essere introdotta se il terzo ha rinnovato l'opposizione. L'eccezione di cosa giudicata può essere invocata davanti al giudice (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 281 cpv. 1 LEF, art. 88 cpv. 1 e 2 LEF, Art. 106-109 LEF