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Regesto

Fallimento; reclamo contro lo stato di ripartizione (art. 263 LEF).
Se l'ufficio dei fallimenti notifica ai creditori, in vece dell'avviso previsto nell'art. 263 cp. 2 LEF (modulo N. 10), una copia completa dello stato di ripartizione, il termine di reclamo di dieci giorni decorre da questa notificazione. Una errata indicazione dei mezzi di ricorso non impedisce la decorrenza di questo termine; essa puņ costituire soltanto un motivo di restituzione destinato a eliminare le conseguenze dell'inosservanza del termine (art. 35 OG). Presupposti per la restituzione.

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Articolo: art. 263 LEF, art. 263 cp, art. 35 OG