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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Revoca di provvedimenti, art. 17 e segg. LEF.
Un ufficio di esecuzione o dei fallimenti non può più revocare un suo provvedimento (sia esso nullo o semplicemente annullabile) dal momento in cui questo è oggetto di un reclamo che ha esplicato un effetto devolutivo completo. Una tale revoca è nulla, anche se è avvenuta su richiesta dell'autorità di vigilanza adita col reclamo; spetterà a quest'ultima statuire normalmente sul reclamo (consid. 2 e 3). Intervento d'ufficio del Tribunale federale (consid. 1 b).