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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Imposta sulle transazioni immobiliari, art. 4 CF.
1. Nel cantone Lucerna, la contribuzione sulle transazioni immobiliari è una imposta e non una tassa nel senso giuridico (consid. 2).
2. Di regola, non è arbitrario fondarsi, ai fini dell'imposizione, sul contenuto economico di una situazione di fatto. Non è pertanto contraria all'art. 4 CF l'opinione secondo cui il § 1 della legge lucernese del 30 giugno 1897 sulle tasse di mutazione si riferisce, oltre alla transazione giuridica, anche a quella economica (consid.3)
3. Non è arbitrario ammettere che una parte contraente trasferisce all'altra una casa terminata, quando questa è venduta nella sua ossatura, il venditore deve portare a termine i lavori, e i contratti di compra-vendita e d'appalto dipendono l'un l'altro a tal punto che l'uno non sarebbe stato concluso senza l'altro (consid. 4). Questo vale anche quando le parti ai contratti di compra-vendita e d'appalto non sono le medesime (consid. 5 e 6).