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Regesto

Art. 8, 9 cpv. 2, 25 PA.
1. La comunicazione effettuata ad una parte che la sua domanda è stata trasmessa conformemente all'art. 8 PA all'autorità competente costituisce una decisione ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 PA nella misura in cui la parte abbia affermato la competenza dell'autorità adita (consid. 2).
2. L'autorità competente ad emanare decisioni con cui sono accordate prestazioni o con cui è modificata una situazione giuridica è altresì competente ad emanare le corrispondenti decisioni d'accertamento; tale principio vale anche laddove sia litigiosa soltanto la legittimità di un'ordinanza (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 8, 9 cpv. 2, 25 PA, art. 8 PA, art. 9 cpv. 2 PA