Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. In quale misura le iscrizioni nei registri tenuti dall'ufficio di esecuzione (art. 8 LEF e art. 28 e segg. dell'ordinanza n. 1 del 18 dicembre 1891) soggiacciono al reclamo giusta l'art. 17 LEF? (consid. 1 cpv. 1).
2. Le domande d'esecuzione ricevute dall'ufficio devono, di regola, essere iscritte nel registro delle domande e nel registro delle esecuzioni (art. 29 e 30 dell'ordinanza n. 1); questa iscrizione sussiste anche se l'ufficio non può dar corso alla domanda per incompetenza territoriale. Se però l'ufficio, ricevuta la domanda, constata immediatamente la propria incompetenza, esso dovrà semplicemente notare l'operazione nel giornale e rinviare la domanda al creditore (consid. 1 cpv. 2).
3. Bisogna decidere di caso in caso se e in quale misura la persona che chiede ragguagli su iscrizioni apportate nei registri giustifica un interesse sufficiente. Non è ammissibile dare a priori all'ufficio istruzioni generali su questo punto (consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 8 LEF, art. 17 LEF