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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 56 LAMal; economicità del trattamento.
La giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 377 dev'essere modificata nel senso che l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LAMal comprende soltanto le spese generate direttamente dal medico (inclusi i farmaci da lui forniti; consid. 2.5.1-2.5.5).
L'esclusione dall'obbligo di restituzione delle spese indirette non modifica nulla al fatto che l'adempimento del principio di economicità dipende da una valutazione complessiva ai sensi della giurisprudenza sviluppata in DTF 133 V 37 e che una quota elevata di prestazioni direttamente fornite anziché delegate va presa in considerazione quantomeno nel senso di una specificità dell'attività (consid. 2.5.6).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 130 V 377, 133 V 37

Articolo: Art. 56 LAMal, art. 56 cpv. 2 LAMal