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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Opposizione; art. 74 e 265 cpv. 2 e 3 LEF.
1. L'opposizione secondo l'art. 74 LEF non soggiace ad alcuna esigenza d'ordine formale. La sola firma dell'escusso nella rubrica del precetto esecutivo prevista per l'opposizione è sufficiente.
Enumerazione dei casi ove si rende necessario motivare l'opposizione (consid. 1).
2. L'ufficio d'esecuzione non è competente per esaminare l'eccezione del mancato acquisto di nuovi beni. Il fatto che questa eccezione sia priva d'oggetto non comporta la nullità dell'opposizione (consid. 2).
3. Applicazione del principio "in dubio pro debitore" (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 74 e 265 cpv. 2 e 3 LEF, art. 74 LEF