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Regesto

Azione di inesistenza di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) sospensione dell'esecuzione.
La decisione sulla questione della tempestività dell'azione spetta al giudice competente a decidere sull'azione di inesistenza di debito. Le autorità di esecuzione possono tralasciare di attendere la decisione giudiziale solo quando l'azione è stata introdotta manifestamente dopo la decorrenza del termine legale. Non appena sussitono dubbi in proposito le autorità di esecuzione devono astenersi dal considerare definitivo il rigetto dell'opposizione e dal continuare l'esecuzione forzata (conferma della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 83 cpv. 2 LEF