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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 271 seg. CO; art. 59 cpv. 2 lett. e CPC; art. 328-333 CPC; protezione dalla disdetta; autorità di cosa giudicata; revisione.
Se nell'ambito di una contestazione secondo l'art. 271 seg. CO è stato accertato con autorità di cosa giudicata che la disdetta data dal locatore non è abusiva, la medesima questione non può essere nuovamente giudicata quando, più tardi, il conduttore inoltra un'azione di risarcimento danni, prevalendosi del comportamento successivo del locatore che dimostrerebbe che il motivo della disdetta da questi indicato (fabbisogno personale) era nondimeno pretestuoso. L'autorità di cosa giudicata (l'effetto vincolante) della decisione nella procedura di contestazione potrebbe unicamente essere tolta con una revisione alle condizioni e nella procedura previste dagli art. 328-333 CPC (consid. 3-5).

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referenza

Articolo: art. 328-333 CPC