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Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Art. 7 cpv. 2 e art. 17 cpv. 1 LAI; art. 21 cpv. 4 e art. 28 cpv. 1 LPGA; interruzione di una riformazione professionale dell'assicurazione per l'invalidità.
In assenza di un valido motivo, quale ad esempio una violazione dell'obbligo di collaborare, l'assicurazione per l'invalidità non può porre termine prematuramente e unilateralmente a una riformazione professionale che ha riconosciuto (consid. 6).

Regesto b

Art. 17 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 e art. 6 LAI; art. 17bis OAI; diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.
La persona assicurata che beneficia di una riformazione professionale sotto forma di corsi effettuati fuori dalle ore di lavoro non ha diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità (consid. 7.2).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 7 cpv. 2 e art. 17 cpv. 1 LAI, art. 21 cpv. 4 e art. 28 cpv. 1 LPGA, Art. 17 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 e art. 6 LAI, art. 17bis OAI