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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Concordato con abbandono dell'attivo; uso dell'eccedenza della liquidazione.
Legittimazione del debitore a ricorrere contro uno stato di riparto provvisorio, censure ammissibili e cognizione dell'autorità di vigilanza (consid. 1).
Un'eccedenza del prodotto della liquidazione dopo il soddisfacimento delle pretese collocate serve al pagamento degli interessi che i creditori avrebbero potuto chiedere per il periodo posteriore alla moratoria, se il concordato con abbandono dell'attivo non fosse stato concluso. Rimane riservato il concordato che esclude, in caso di un'eccedenza di attivi, che i crediti siano fruttiferi d'interesse (consid. 2-5).