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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 301 cpv. 4 CC e art. 69 cpv. 1 e 2 OSC. Iscrizione nel registro delle nascite di un patronimico ("middle name" anglosassone) quale secondo nome.
Un cognome usato solo come patronimico puņ essere attribuito a un figlio come nome intermedio, in quanto i genitori siano in grado di addurre serie ragioni, obiettivamente meritevoli di essere prese in considerazione, come una tradizione locale, religiosa o familiare (precisazione della giurisprudenza): nella fattispecie č stato ammesso il "middle name" avito "Van Vleck" quale secondo nome, dopo "Julia", di una figlia.

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referenza

Articolo: Art. 301 cpv. 4 CC, art. 69 cpv. 1 e 2 OSC