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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Realizzazione a trattative private di un fondo nel fallimento (art. 256 LEF).
Opportunitā di un secondo scambio di scritti (consid. 1a). L'esistenza di un motivo di nullitā assoluta permette al Tribunale federale di statuire "ultra" o "extra petita" (consid. 1b).
In una vendita a trattative private, come nell'ambito dei pubblici incanti, non č necessario allestire un atto pubblico e la proprietā viene acquisita mediante decisione, verbalizzata dall'ufficio o dall'amministrazione del fallimento, di attribuire l'oggetto da realizzare a colui che ha formulato l'offerta accettata (consid. 2 e 3; modifica della giurisprudenza).
Sono segnatamente applicabili alla vendita a trattative private gli art. 58 cpv. 3 e 67 RFF concernenti l'identitā dell'autore dell'offerta e della persona da iscrivere come proprietario, e gli art. 143 LEF e 63 RFF che trattano la mora dell'aggiudicatario (consid. 4). Conseguenze della nullitā della vendita a trattative private nella fattispecie (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 256 LEF, art. 58 cpv. 3 e 67 RFF, art. 143 LEF