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Regesto

Art. 397f cpv. 2 CC; privazione della libertà a scopo di assistenza, assistenza giudiziaria.
Il trattamento medico ambulatorio non costituisce una misura di privazione della libertà a scopo di assistenza ai sensi dell'art. 397a segg. CC; l'interessato non può quindi dedurre dall'art. 397f cpv. 2 CC il diritto all'assistenza giudiziaria per la procedura relativa a questa misura.

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Articolo: Art. 397f cpv. 2 CC