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Regesto

Art. 47 LBI. Istanza di reintegrazione nello stato anteriore al rilascio del brevetto, per il deposito di domande separate.
Irricevibilitā di nuove conclusioni proposte con un ricorso di diritto amministrativo (consid. 1 a).
Il diritto di scindere le domande di brevetto diviene caduco dal momento che questo ha costituito oggetto di una decisione definitiva (art. 57 LBI); una reintegrazione nello stato anteriore č esclusa (consid. 2 a).
La reintegrazione presuppone un impedimento incolpevole (consid. 2 b) in rapporto causale con l'inosservanza del termine (consid. 2 c).

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referenza

Articolo: Art. 47 LBI, art. 57 LBI