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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 18 cpv. 3 CP; art. 14 cpv. 1, art. 37 LPAc; immissione di sostanze atte ad inquinare le acque; infrazione per negligenza alla legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971.
Nozione di acque: l'immissione di sostanze atte ad inquinare le acque in una canalizzazione o in un impianto di depurazione delle acque di rifiuto può essere punibile, in particolare allorché le sostanze immesse non sono degradabili in tale impianto (consid. 3a).
L'immissione senza autorizzazione di acque contenenti atrazina costituisce un atto illecito (consid. 3c).
La violazione di un dovere di diligenza che risulta dal diritto del lavoro, che è parte integrante del dispositivo di sicurezza dell'impresa e che, di conseguenza, contribuisce alla protezione delle acque, costituisce una violazione del dovere di diligenza ai sensi della legge contro l'inquinamento delle acque (consid. 3d/aa).
Ove diversi sistemi di sicurezza siano disposti l'uno dopo l'altro, in modo che le deficienze del primo siano compensate dal secondo giusta il concetto della sicurezza multipla, il responsabile di uno di tali sistemi non può prevalersi del principio dell'affidamento (consid. 3d/bb); conseguentemente, il rapporto d'illiceità fra la violazione del dovere di diligenza da parte del responsabile del primo sistema di sicurezza e l'evento delittuoso va ammesso anche quando i successivi sistemi di sicurezza non abbiano funzionato (consid. 3e).

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referenza

Articolo: Art. 18 cpv. 3 CP, art. 14 cpv. 1, art. 37 LPAc