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Regesto

Art. 31 cpv. 2 e 3 Cost., art. 5 CEDU; art. 222 e 381 CPP, art. 81 cpv. 1 lett. b e art. 111 LTF, interesse giuridico attuale; legittimazione a ricorrere del pubblico ministero contro una decisione di scarcerazione resa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.
Il pubblico ministero ha un interesse giuridico attuale a far accertare che la scarcerazione ordinata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi è contraria al diritto federale e quindi anche a introdurre un ricorso al Tribunale federale contro la decisione con la quale l'autorità di ricorso non ha esaminato nel merito la sua domanda di accertamento (consid. 1).
Il pubblico ministero è legittimato a impugnare, a livello cantonale, decisioni concernenti l'arresto emanate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi; la giurisprudenza stabilita nella DTF 137 IV 22 dev'essere mantenuta (consid. 2 e 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 137 IV 22

Articolo: Art. 31 cpv. 2 e 3 Cost., art. 5 CEDU, art. 222 e 381 CPP, art. 81 cpv. 1 lett. b e art. 111 LTF