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Regesto

Responsabilità dello stato in caso di una dichiarazione di fallimento, che si pretende tardiva, di una società anonima; legittimazione attiva; distinzione fra danno diretto e indiretto dei creditori della società; art. 725a CO.
Distinzione fra il danno della società e quello dei creditori (consid. 3a). Criteri per delimitare il danno indiretto dei creditori da quello diretto in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 3b). L'art. 725a CO persegue lo scopo di creare, nell'interesse della società e dei creditori, le condizioni quadro per poter eventualmente usufruire di realistiche possibilità di risanamento della società (consid. 3c). Nei confronti della società e dei creditori il giudice del fallimento assume una responsabilità di analoga estensione a quella degli organi societari; è pertanto giustificato applicare la distinzione fra danno dei creditori diretto e indiretto, quando non è un organo societario a essere convenuto in giudizio ma, sulla base dell'art. 725a CO, l'ente pubblico (consid. 3d).

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referenza

Articolo: art. 725a CO