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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Obbligo del coniuge divorziato di contribuire al mantenimento dei suoi figli.
Un figlio avente diritto d'essere mantenuto non acquista la piena capacità di guadagno per il solo fatto d'aver concluso, con o senza successo, un determinato periodo di formazione. I genitori sono tenuti ad assicurare al figlio una formazione corrispondente alle sue attitudini e alle sue inclinazioni. È quindi possibile che la piena capacità di guadagno sia eventualmente raggiunta soltanto dopo la conclusione di una formazione complementare (consid. 5).
L'obbligo di mantenimento incombente al coniuge divorziato può eventualmente persistere, nei confronti di un figlio maggiorenne che già abbia ricevuto una formazione di base, durante una formazione complementare od una seconda formazione fondata sulla prima, che già erano state prese in considerazione prima che il figlio avesse compiuto il ventesimo anno di età (consid. 6).