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Regesto

Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), consulenza secondo l'art. 3 LAV.
Il rifiuto di prestazioni secondo l'art. 3 LAV può essere oggetto del ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
Dal punto di vista territoriale, l'art. 3 LAV presuppone, di massima, che l'aiuto sia necessario in Svizzera; condizione adempiuta per l'assistenza giuridica di congiunti residenti all'estero (art. 2 cpv. 2 LAV) per far valere pretese contro assicurazioni svizzere della vittima, che aveva il suo domicilio in Svizzera (consid. 2a).
Il riconoscimento della qualità di vittima quale presupposto per la consulenza e gli aiuti secondo l'art. 3 LAV non presuppone che gli elementi costitutivi e l'illiceità di un reato siano già stabiliti; è sufficiente che questi possano essere presi in considerazione (consid. 3d).
Le prestazioni secondo l'art. 3 LAV non possono essere rifiutate a causa di una possibile colpa concomitante della vittima (consid. 4b).
L'assunzione di altre spese giusta l'art. 3 cpv. 4 seconda frase LAV presuppone ch'essa sia "giustificata" dalla situazione personale della vittima o dei suoi congiunti; essa dev'essere ammessa, pertanto, al di là dei casi di stretta necessità, in maniera più generosa (consid. 4c).

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referenza

Articolo: art. 3 LAV, art. 2 cpv. 2 LAV