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Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost., ricusazione di arbitri che diano l'apparenza di essere prevenuti; art. 87 OG, possibilità d'impugnare decisioni relative a una domanda di ricusazione.
1. La decisione di rinvio con cui una corte di cassazione cantonale non statuisce definitivamente su di una domanda di ricusazione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. (consid. 1a).
2. Errori di procedura o una decisione eventualmente erronea sotto il profilo sostanziale non giustificano, di per sé stessi, in linea generale, un'apparenza di prevenzione in un giudice. Diverso può essere il caso laddove siano commessi errori particolarmente crassi o ripetuti, che devono essere considerati come una violazione grave degli obblighi incombenti a un giudice (consid. 3b).

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referenza

Articolo: Art. 58 cpv. 1 Cost., art. 87 OG, art. 4 Cost.