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Regesto

Accreditivi.
Regole e usi uniformi relativi ai crediti documentari, art. 10.
Rapporti giuridici tra le banche interessate. Pretese della banca titolare del credito in rimborso verso la banca che ha aperto l'accreditivo e che rifiuta di accettare i documenti, utilizzandoli nondimeno per disporre della merce. Importanza dell'opinione dei periti in materia di accreditivi (consid. 1).
Art. 66 cpv. 1 OG. Portata di questo disposto (consid. 2 a). Violazione delle istruzioni del Tribunale federale da parte della giurisdizione cantonale? (consid. 2 b).
Art. 8 CC. Violazione di questo disposto mediannte non ammissione di controprove (consid. 2 c).

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referenza

Articolo: Art. 66 cpv. 1 OG, Art. 8 CC