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Regesto

Art. 3 e 3d LPC; art. 19 OPC; art. 3, 6 e 7 OMPC: Rimborso delle spese per medicamenti.
Giusta la nuova OMPC del 29 dicembre 1997, vigente dal 1o gennaio 1998, l'assunzione di spese per medicamenti tramite la prestazione complementare è possibile solo nei limiti della franchigia e della partecipazione alle spese.

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referenza

Articolo: Art. 3 e 3d LPC, art. 3, 6 e 7 OMPC